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giovedì 2 settembre 2010

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI


Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.



Articolo 1


Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.


Articolo 2


Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.


Articolo 3


Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.


Articolo 4


Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.


Articolo 5


Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.


Articolo 6


Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.


Articolo 7


Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.


Articolo 8


Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.


Articolo 9


Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.


Articolo 10


Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.


Articolo 11

  1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
  2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.


Articolo 12


Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.


Articolo 13

  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
  2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.


Articolo 14

  1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
  2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.


Articolo 15

  1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
  2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.


Articolo 16

  1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
  2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
  3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.


Articolo 17

  1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
  2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.


Articolo 18


Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.


Articolo 19


Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.


Articolo 20

  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
  2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.


Articolo 21

  1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
  2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
  3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.


Articolo 22


Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.


Articolo 23

  1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
  2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
  3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
  4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.


Articolo 24


Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.


Articolo 25

  1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
  2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.


Articolo 26

  1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
  2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
  3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.


Articolo 27

  1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
  2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28


Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.


Articolo 29

  1. 1 Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
  2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
  3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.


Articolo 30


Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.


Ho evidenziato i punti a cui ritengo appellarmi!

Le attuali leggi in vigore in Italia pro-guerra alla droga,
violano molti degli articoli della dichiarazione universale dei diritti umani,
Pertanto invito il 
governo Italiano, e tutte le agenzie dei diritti internazionali dell'uomo, di rivedere questo articolo di legge con un imparzialità ed obiettività sui diritti umani in questione e sopracitati.
Contingente con questa indagine, chiedo a nome del popolo italiano un
rimedio immediato ed assoluzione delle controversie attraverso il
rilascio di quelli erroneamente o ingiustamente incarcerati ed il
completo ripristino dei diritti umani a tutti gli Italiani.

Fabio Santacroce, Sept.2010

sabato 28 agosto 2010

Endocannabinoidi

Nel 1964 lo scienziato Raphael Mechoulam riuscì ad isolare il THC, il composto psicotropico della marijuana responsabile per il noto senso di euforia provato da chi la fuma, ma fino alla metà degli anni ’80 – come racconta lui stesso - nessuno era ancora riuscito a capire come facesse il THC ad interagire con il corpo umano. Fu solo con la scoperta dei cosiddetti “endocannabinoidi” o meglio rete del sistema degli endocannabinoidi (ECNS) che fu stabilita una diretta relazione fra la marijuana e gli effetti che provoca nel nostro corpo, grazie alla capacità di molti suoi composti di “legarsi” chimicamente ad una serie di ricettori presenti in molte delle nostre cellule, soprattutto nel cervello. (Ricettori CB1 e CB2, per gli esperti).
Dal 1990 al 2009 ha ripreso in mano tutti i suoi studi, e grazie alle tecnologie moderne degli attuali laboratori di chimica, ha risintetizzato ed isolato e delucidato la struttura. Quindi ad oggi NON vi sono dubbi sull'attendibilità di tali risultati!
Sempre nell'ultimo decennio il prof. Vincenzo Di Marzo (Endocannabinoid Research Group, Istituto di Chimica Biomolecolare, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Napoli) e il prof. Raphael Mechoulam, hanno svolto moltissime ricerche di approfondimento e con specifiche relazioni tra Endocannabinoidi, Cannabinoidi con tutte le sintomatologie, malattie, disfunzioni dell'essere umano.
Hanno ovviamente prodotto documenti / giornali scientifici, oltre 300, ne cito alcuni:


Ben-Shabat S, Fride E, Sheskin T, Tamiri T, Rhee MH, Vogel Z, Bisogno T, De Petrocellis L, Di Marzo V, Mechoulam R. An entourage effect: inactive endogenous fatty acid glycerol esters enhance 2-arachidonoyl-glycerol cannabinoid activity. Eur J Pharmacol, (1998) 353:23-31


Mechoulam R, Fride E, Di Marzo V. Endocannabinoids. Eur J Pharmacol, (1998) 359:1-18.


Tali studi dedicati al meccanismo d'azione dei derivati della Cannabis e, di conseguenza, sulle potenziali applicazioni terapeutiche di questi ultimi, hanno subito un'improvvisa accelerazione con la scoperta di specifici recettori per il THC nonchè di ligandi endogeni per tali proteine. Sono stati caratterizzati finora due tipi di recettori per il THC e i suoi derivati sintetici: il recettore CB1, prevalentemente espresso nel sistema nervoso ed in alcuni tessuti periferici, scoperto nel 1990, e il recettore CB2, identificato finora solo in cellule del sistema immunitario dei mammiferi, individuato per la prima volta solo nel 1993. Alla scoperta del recettore CB1 ha fatto immediato seguito, nel 1992, l'isolamento, dal cervello di maiale, del primo metabolita endogeno in grado di legarsi selettivamente a tale proteina. Si trattava dell'amide tra l'acido arachidonico e l'etanolammina, due componenti ubiquitari delle membrane cellulari animali, che venne chiamata anandamide dalla parola Sanscrita ananda per 'stato di grazia'. Successivamente furono isolati, ancora dal cervello di maiale, altri due analoghi strutturali dell'anandamide, mentre un'altro tipo di molecola, appartenente alla classe degli intermedi metabolici noti come monoacilgliceroli, fu identificata in tessuti periferici e proposta come ligando del recettore CB2: il 2-arachidonoilglicerolo (2-AG). In seguito venne scoperto che mentre l'anandamide e i suoi analoghi attivano preferenzialmente il recettore CB1, il 2-AG, che è presente anche nel cervello dei mammiferi, può attivare indifferentemente entrambi i tipi di recettori per il THC.
endocannabinoide - Anandamide AEA
endocannabinoide 2 - Arachidonoilglicerolo  2-AG


La scoperta di recettori per il THC e di molecole endogene in grado di attivare tali proteine, simulando così in gran parte i tipici effetti psicotropici (e non) della Cannabis, dimostrava l'esistenza di un sistema cannabinoide endogeno il cui ruolo fisiologico è ancora materia di dibattito, ed il cui studio futuro potrà portare a comprendere i meccanismi molecolari che sono alla base dell'abuso di preparati della canapa indiana, e a sviluppare, sulla base delle ben note proprietà terapeutiche di tale pianta, nuovi farmaci ad alto potenziale terapeutico per la cura di malattie del sistema nervoso, immunitario e cardiovascolare.


Possibile ruolo fisiopatologico degli endocannabinoidi
Benchè l'attività farmacologica in vivo ed in vitro degli endocannabinoidi, e in particolare dell'anandamide, sia stata oggetto, negli ultimi 6 anni, di numerosissimi studi, solo in pochi casi si è potuto mettere in relazione la sintesi di tali composti nei tessuti con l'intervento di particolari situazioni fisiopatologiche. Sembra ormai chiaro, comunque, che l'anandamide viene prodotta quando la cellula subisce danni più o meno gravi, prodotti ad es., da un eccessiva concentrazione intracellulare di calcio. Anandamide e 2-AG vengono prodotte, rispettivamente da macrofagi e piastrine, durante stati ipotensivi seguenti a shock emorragico e endotossinico.
La distribuzione dei recettori dei cannabinoidi nel cervello suggerisce per gli endocannabinoidi anche un ruolo fisiologico nel controllo del movimento e della percezione, nell'inibizione dei processi di apprendimento e memoria, nel rafforzamento dell'azione degli oppioidi, nonchè nella regolazione di stati emotivi quali il piacere e l'aggressività. E' possibile ipotizzare per tali molecole una funzione 'anti-stress' simile e complementare a quella esercitata dalle endorfine sia a livello 'centrale' che periferico. Infine, studi più recenti stanno approfondendo un possibile coinvolgimento del sistema endocannabinoide nel controllo della proliferazione di cellule tumorali.
Il disegno di nuove molecole con attività selettiva per il recettore CB2, o di sostanze che non siano in grado di oltrepassare la barriera emato-encefalica, potrebbe consentire l'ottenimento di farmaci privi degli indesiderati effetti psicotropici (THC) della Cannabis.
L'unica e rilevante eccezzione arriva dalla casa farmaceutica GW Pharma Ltd. che ha già commercializzato un prodotto oromucosale chiamato SATIVEX (contenente sia THC che CBD), tale prodotto è stato approvato dai ministeri di Canada, Gran Bretagna,ed in Spagna e più precisamente nella regione Catalogna ove già consentito da 5 anni dietro prescrizione medica per pazienti affetti da Sckerosi Multipla (SLA).

composizione quantitativa e qualitativa del SATIVEX:
1 ml di Sativex contiene:
38-44mg e 35-42mg di 2 estratti (in forma oleosa) della Cannabis Sativa L., folium cum flore
(foglie e fiori di Cannabis) corrispondenti a 27mg di delta 9 tetraidrocannabinolo e 25mg di cannabidiolo.
Solvente di estrazione: Diossido di Carbonio liquido


IN SINTESI
Gli endocannabinoidi sono una serie di composti chimici prodotti dal nostro organismo, con una vasta gamma di funzioni di primaria importanza, che replicano in modo assolutamente speculare i composti – detti appunto cannabinoidi – presenti nella pianta di cannabis.

Questa apparente “casualità”, propostaci dalla natura, sembra celare la chiave di un rapporto millenario, ancestrale, fra la pianta e l’uomo, che potrebbe portare alla cura di una tale quantità di malattie da rendere del tutto inutile l’industria farmaceutica dall’oggi al domani.

Ogni essere umano ed ogni animale del pianeta terra ha all'interno del proprio organismo il sistema endocannabinoide ECNS.

Nella nostra vita, ognuno di noi sceglie un percorso formativo, e che sia di tipo artistico, culturale, politico, o scientifico, non importa.. ciò che importa è essere consapevoli del nostro io spirituale e della nostra materia biologica interiore.

Oggi tutti noi grazie ad Internet lo possiamo fare sapere a tutti gli altri che non hanno un computer!!

Lo possiamo fare sapere anche a tutti i membri di tutte le forze dell'ordine, Magistrati, Giudici ed Avvocati, in quanto dediti in altri settori di studio ed applicazione degli stessi, e per questo non avrebbero mai avuto il tempo e modo di approfondire argomenti Biologico/Scientifici tali da rivoluzionare ciò che sino ad oggi era sconosciuto.

Nel solo mese di Agosto 2010 ho avuto possibilità, grazie alla mia condizione di arresti domiciliari, di comunicare con passione e con grande comprensione ad alcuni membri delle forze di Polizia di Stato, Carabinieri, notando in loro dedizione nell'ascoltare le mie nozioni scientifiche illuminandoli, dando quindi prova di quanto ho imparato come ricercatore scientifico.